successioni e donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi, nella proprietā montana


 

art.       9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601

 

[5] Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.

 


 

art.       3, L. 23.12.1996, n. 662, aggiunge

art.       4-bis, L.S.

 

Sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni, i trasferimenti a titolo gratuito inter vivos o mortis causa fra ascendenti, discendenti e coniugi, aventi per oggetto i boschi costituiti, ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani.

Se nell'attivo ereditario sono compresi, purchč ubicati in Comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di societā di persone o beni strumentali di cui all'art. 40, T.U.I.R., trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario č ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attivitā imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro 60 giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente, ove sono stati registrati la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario é tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.